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Sez. 1, Sentenza n. 6972 del 20/06/1991 (Rv. 472769 - 01)

Mandato - In genere | Mandato a riscuotere un credito - Conferimento anche nell'interesse del mandatario creditore del mandante - Debitore - Conoscenza del mandato - Pagamento al mandante - Effetti liberatori - Sussistenza - Pretesa di nuovo adempimento da parte del mandatario - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1991-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472769-01

Mandato - In genere

Il mandato a riscuotere un credito, ancorché conferito pure nell'interesse del mandatario, creditore del mandante (cosiddetto mandato "in rem propriam"), non priva il mandante della titolarità del credito e del diritto di esigerlo, di modo che il debitore può pagare, con effetti liberatori, sia al mandatario, che al mandante, nonostante la conoscenza del mandato. Ne consegue, in caso di pagamento al mandante, che il mandatario non può chiedere un nuovo adempimento in suo favore, salvo che alleghi e provi un diverso impegno assunto dal debitore direttamente nei suoi confronti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1188, Cod. Civ. art. 1723

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)