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Sez. 2 - , Sentenza n. 24306 del 16/10/2017 (Rv. 645862 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - ISTANZA DI VERIFICAZIONE | Contratti aventi forma scritta "ad probationem" o "ad substantiam" - Disconoscimento della sottoscrizione - Prova della provenienza della scrittura per testi o presunzioni - Esclusione - Limiti - Istanza di verificazione - Necessità.
Stato
decisa il 2017-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645862-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - ISTANZA DI VERIFICAZIONE

In tema di contratti per i quali sia richiesta, per legge o per volontà delle parti, la forma scritta "ad probationem" ovvero "ad substantiam", colui che intenda avvalersi del documento in giudizio ha, ove la sottoscrizione non sia stata autenticata al momento dell'apposizione né riconosciuta, ancorché tacitamente, dalla controparte, l'onere di avviare, pur senza formule sacramentali, il procedimento di verificazione, producendo in giudizio il contratto in originale, non potendosi avvalere della prova testimoniale né di quella per presunzioni per dimostrare l'esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documento medesimo, salvo che ne abbia previamente dedotto e dimostrato la perdita incolpevole dell'originale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2073, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)