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Sez. 1 - , Ordinanza n. 11963 del 13/04/2022 (Rv. 664676 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Liquidazione da parte del presidente del tribunale - Epoca successiva al 1 aprile 1995 - Collegio composto esclusivamente da avvocati - Adozione di criteri equitativi - Esclusione - Riferimento alla tariffa professionale forense - Necessità.
Stato
decisa il 2022-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664676-01

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO

In tema di arbitrato spettante agli arbitri, che siano anche avvocati, deve essere liquidato in base alla tariffa professionale forense, senza possibilità, per il presidente del tribunale che procede alla liquidazione di fare ricorso a criteri equitativi.

Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 05/10/1994 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)