Sez. 2, Sentenza n. 22322 del 18/10/2006 (Rv. 592558 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Liquidazione da parte del presidente del tribunale - Epoca successiva al 1 aprile 1995 - Collegio composto esclusivamente da avvocati - Adozione di criteri equitativi - Esclusione - Riferimento alla tariffa professionale forense - Necessità.
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO
In tema di arbitrato, a partire dall'1aprile 1995 l'onorario spettante agli arbitri, che siano anche avvocati, deve essere liquidato in base alla tariffa professionale forense, senza possibilità, per il presidente del tribunale che procede alla liquidazione di fare ricorso a criteri equitativi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)