Sez. 2, Sentenza n. 8247 del 06/04/2009 (Rv. 607820 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Devoluzione di controversia a collegio arbitrale - Valore della controversia - Determinazione - Riferibilità ai principi generali - Sussistenza - Criterio del "petitum" - Pronunzie di inammissibilità o improcedibilità della domanda - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO
In caso di devoluzione della controversia ad un collegio arbitrale, il valore della stessa, rilevante ai fini della liquidazione del compenso spettante agli arbitri, si determina aprioristicamente - ai sensi dell'art. 5, n. 1, della tariffa stragiudiziale forense, che rinvia alle norme del codice di procedura civile in materia di competenza per valore - sulla base del "petitum", senza che possa spiegare alcun effetto la pronunzia emessa da detto collegio, anche solo di inammissibilità o di improcedibilità della domanda, atteso che un ipotetico criterio di determinazione "ex post" del valore della causa sulla base del concreto "decisum" sarebbe in contrasto con le regole fissate nel codice di procedura civile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 05/10/1994 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)