Sez. 1, Sentenza n. 1281 del 04/04/1977 (Rv. 384972 - 01)
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - RESPONSABILITA - IN GENERE - RESPONSABILITA SOLIDALE DEI SINDACI - AZIONE DI RESPONSABILITA - PROPONIBILITA CONTRO ALCUNI DEI SINDACI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI SINDACI - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - RESPONSABILITA - IN GENERE - RESPONSABILITA SOLIDALE DEI SINDACI - AZIONE DI RESPONSABILITA - PROPONIBILITA CONTRO ALCUNI DEI SINDACI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI SINDACI - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*
La responsabilita verso la societa ed i creditori sociali, prevista dall'art 2407 cod civ per il caso di inadempimento dei sindaci ai loro doveri, non grava sul collegio sindacale, quale organo della societa medesima, ma direttamente e personalmente sui singoli sindaci, sia pure in via solidale con gli altri sindaci, od anche con gli amministratori, nell'ipotesi contemplata dal secondo comma del citato articolo. Ne consegue che l'Azione rivolta a far valere detta responsabilita non va proposta necessariamente contro tutti i componenti del collegio sindacale, ma puo essere proposta contro uno solo od alcuni di essi, senza che insorga l'esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, in considerazione dell'autonomia e scindibilita dei rapporti con ciascuno dei coobbligati in solido.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2407, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)