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Sez. 1, Sentenza n. 4891 del 30/07/1980 (Rv. 408718 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA E CONSORZI - ORGANI - SINDACI - RESPONSABILITA SOLIDALE CON GLI AMMINISTRATORI - PRESUPPOSTO - COMMISURAZIONE DEL DANNO NELL'INSUFFICIENZA DELL'ATTIVO FALLIMENTARE - RESPONSABILITA DEI SINDACI - OPERATIVITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1980-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408718-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA E CONSORZI - ORGANI - SINDACI - RESPONSABILITA SOLIDALE CON GLI AMMINISTRATORI - PRESUPPOSTO - COMMISURAZIONE DEL DANNO NELL'INSUFFICIENZA DELL'ATTIVO FALLIMENTARE - RESPONSABILITA DEI SINDACI - OPERATIVITA - LIMITI.*

La responsabilita dei sindaci di una societa, a norma dell'art 2407 secondo comma cod civ, in solido con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi, postula l'inosservanza da parte dei sindaci medesimi dei doveri di vigilanza inerenti alla loro carica, nonche un rapporto di causalita fra tale inosservanza ed il danno. Ne consegue, in ipotesi di fallimento della societa, e di conseguente commisurazione del danno nell'insufficienza dell'attivo fallimentare (differenza fra il passivo e l'attivo), che quella responsabilita opera nei limiti in cui detta insufficienza sia legata da nesso di causalita con l'indicato comportamento omissivo dei sindaci. (V 1281/77, mass n 384972).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ. art. 2407, Legge Falliment. art. 146 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 146 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)