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Sez. 1, Sentenza n. 1981 del 14/03/1985 (Rv. 439893 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEI SINDACI PER FATTI DEGLI AMMINISTRATORI PREGIUDIZIEVOLI ALLA SOCIETÀ - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - IDENTIFICAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI NEI SOCI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439893-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEI SINDACI PER FATTI DEGLI AMMINISTRATORI PREGIUDIZIEVOLI ALLA SOCIETÀ - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - IDENTIFICAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI NEI SOCI - IRRILEVANZA.*

In caso di fatti degli amministratori che rechino pregiudizio alla società, la responsabilità solidale dei sindaci, la quale sussiste, a norma dell'art. 2407 secondo comma cod. civ., quando essi non abbiano ottemperato ai doveri di vigilanza inerenti alla loro carica, e quando ricorra un nesso di causalità fra tale inosservanza ed il danno medesimo, non resta esclusa dalla circostanza che gli amministratori si identifichino con i soci, poiché tale situazione non esonera i sindaci dalle loro funzioni di controllo, né osta a che le stesse possano in concreto essere esercitate, né infine preclude la riferibilità del suddetto danno alla società, essendo questa soggetto munito di personalità giuridica e portatore di interessi distinti da quelli dei soci. (V 4891/80, mass n 408718; (V 1281/77, mass n 384972).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ. art. 2407

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)