Sez. 2, Sentenza n. 11994 del 26/11/1998 (Rv. 521130 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Successioni di tariffe - Liquidazione degli onorari - Criteri - Riferimento alla tariffa vigente al momento del compimento dell'attività difensiva - Necessità.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE
Gli onorari di avvocato debbono liquidarsi in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono condotte a termine e conseguentemente, nel caso di successione di tariffe professionali, si deve applicare la tariffa sotto la quale la prestazione o l'attività difensiva si è esaurita senza che sia dato utilizzare la più favorevole tariffa in vigore all'epoca della liquidazione del credito del difensore.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)