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Sez. 5, Sentenza n. 25777 del 05/12/2014 (Rv. 634026 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - ESERCIZIO DI IMPRESE - IN GENERE | Esercizio di impresa commerciale - Nozione non coincidente con quella civilistica - Definizione in base alla normativa comunitaria - Inerenza delle operazioni passive - Rilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634026-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - ESERCIZIO DI IMPRESE - IN GENERE

In tema di IVA, la nozione di esercizio di impresa commerciale, non coincide con quella civilistica, ma va ricavata dalla normativa comunitaria ed, in particolare, dalla sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, secondo cui si intende inerente all'esercizio dell'impresa ogni operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità, sicché, ai fini dell'imposta, non vi è ragione di alterare, in un soggetto societario, la tendenziale simmetria tra attività, che danno luogo ad operazioni imponibili, e correlate operazioni passive, che danno luogo a detrazione d'imposta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 4, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 17, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Circ. Minist. Finanze 08/05/1997

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)