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Sez. 5, Sentenza n. 20443 del 06/10/2011 (Rv. 619625 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - ESERCIZIO DI IMPRESE - IN GENERE | Art. 4 d.P.R. n. 633 del 1972 - Impresa commerciale - Nozione - Distinzione dalla nozione civilistica - Sussistenza - Concessione in affitto dell'unica azienda di cui è titolare il cedente - Perdita della qualità soggettiva di imprenditore - Configurabilità.
Stato
decisa il 2011-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619625-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - ESERCIZIO DI IMPRESE - IN GENERE

In tema di IVA, la nozione tributaristica dell'esercizio di imprese commerciali non coincide con quella civilistica, in quanto l'art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 intende come tale l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall'art. 2195 cod. civ., nonché delle attività indicate nell'art. 2135 cod. civ., anche se non organizzate in forma di impresa, prescindendo dal requisito organizzativo, che costituisce elemento qualificante ed indispensabile per la configurazione dell'impresa commerciale agli effetti civilistici. Pertanto, alla concessione in affitto dell'unica azienda consegue la dismissione della qualità di imprenditore della persona fisica del soggetto concedente.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2083, Cod. Civ. art. 2135, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)