Sez. L, Sentenza n. 877 del 01/02/1988 (Rv. 457262 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - IN GENERE - DISTACCO DEL LAVORATORE PRESSO UN ALTRO DATORE DI LAVORO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO COL DATORE DI LAVORO DISTACCANTE - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - IN GENERE - DISTACCO DEL LAVORATORE PRESSO UN ALTRO DATORE DI LAVORO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO COL DATORE DI LAVORO DISTACCANTE - CONDIZIONI.*
Con riguardo all'ipotesi in cui il datore di lavoro distacchi un proprio dipendente presso un altro datore di lavoro, il requisito della temporaneità che costituisce condizione necessaria del comando stesso non viene meno se il comando è di lunga durata ovvero si protrae a tempo indeterminato, potendo esso durare finché persiste l'interesse del datore di lavoro a che il proprio dipendente svolga la sua attività presso un altro imprenditore, senza che rilevi l'eventuale contemporaneità dell'assunzione e del comando. Pertanto solo la Mancanza iniziale o sopravvenuta di tale interesse comporta, nel caso di persistenza dell'attività lavorativa in favore del terzo, l'Estinzione del rapporto col datore di lavoro distaccante e l'instaurazione di un diretto rapporto alle dipendenze dell'imprenditore beneficiario delle prestazioni lavorative. (nella specie la S.C. ha confermato, in tale parte, la pronuncia del giudice del merito che aveva escluso che la notevole durata del distacco di un lavoratore all'estero avesse determinato una modificazione soggettiva del rapporto con la risoluzione di quello originario e l'instaurazione di un nuovo rapporto esclusivamente con il terzo beneficiario del comando). (V 7016/87, mass n 455191; (V 1013/85, mass n 439159).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)