Sez. L, Sentenza n. 1013 del 08/02/1985 (Rv. 439159 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - COMANDO O DISTACCO DEL LAVORATORE - REQUISITI - BREVITÀ O TEMPORANEITÀ - ESCLUSIONE - DURATA FINO ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - COMANDO O DISTACCO DEL LAVORATORE - REQUISITI - BREVITÀ O TEMPORANEITÀ - ESCLUSIONE - DURATA FINO ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
La fattispecie del comando, o distacco, del lavoratore, che, in forza di un ordine del datore di lavoro, svolga la propria prestazione lavorativa presso altro imprenditore, non è necessariamente caratterizzata dalla brevità, o, comunque, dalla temporaneità, dell'applicazione del dipendente presso il terzo, potendo questa durare, indipendentemente dalla sua maggiore o minore lunghezza, finché permanga l'interesse del datore di lavoro distaccante a mantenere la situazione di distacco e, conseguentemente, anche fino alla cessazione del rapporto di lavoro, ove l'interesse predetto si sia realmente protratto fino a tale data. (V 3159/84, mass n 435207; (V 6544/83, mass n 431252; (V 3150/81, mass n 413721).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)