Sez. 5, Sentenza n. 3997 del 18/11/2004 Ud. (dep. 04/02/2005) Rv. 230684 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - parte civile | Sentenza di condanna pronunciata dal giudice di pace - Diritto di impugnazione della parte civile con il mezzo previsto per il P.M. - Sussistenza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - parte civile
L'art. 576 cod. proc. pen., che facoltizza la parte civile a proporre impugnazione, con lo stesso mezzo previsto per il P.M., avverso i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile, trova applicazione, in difetto di specifica e diversa normativa, ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, anche in caso di sentenza pronunciata dal giudice di pace. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che fosse impugnabile dalla parte civile non con appello ma con ricorso per cassazione - essendo questo il mezzo consentito al P.M. ai sensi dell'art. 36, comma secondo, del D.Lgs. n. 274 del 2000 - la sentenza con la quale il giudice di pace, nel condannare l'imputato, per il reato di ingiuria, alla pena pecuniaria ritenuta di giustizia, aveva omesso di provvedere sulla richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla parte civile).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)