Sez. 1, Sentenza n. 25928 del 30/04/2001 Cc. (dep. 26/06/2001) Rv. 219588 - 01
PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE | Differimento per grave infermità fisica - Rinvio con apposizione di un termine - Possibilità - Limiti - Fattispecie.
PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE
In tema di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena da eseguire contro chi si trovi in condizioni di grave infermità fisica (art. 147, comma 1, n. 2, cod. pen.), pur essendo legittima in astratto l'apposizione di un termine finale al differimento dell'esecuzione, in relazione alla quale resta comunque il dovere di verificarne la legittimità rispetto alla persistenza della situazione di fatto che ne costituisce il presupposto, la sua apposizione va esclusa quando (come nella specie) si sia accertata la gravità e l'irreversibilità delle condizioni cliniche del condannato (In applicazione di tale principio è stata annullata con rinvio, limitatamente alla determinazione del termine di scadenza, un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva disposto il differimento dell'esecuzione della pena per la durata di un anno in contrasto con il riconoscimento della irreversibilità delle condizioni cliniche del richiedente).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 147 com. 1 n. 2, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)