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Sez. 1, Sentenza n. 3894 del 26/05/1999 Cc. (dep. 23/09/1999) Rv. 214370 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenzione domiciliare in alternativa al differimento della pena - Presupposti.
Stato
decisa il 1999-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214370-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

L'art.47-ter, comma 1-ter, dell'ordinamento penitenziario, come introdotto dalla legge n.165 del 1998, ha disposto che, quando ricorrono i presupposti del rinvio, obbligatorio o facoltativo, il tribunale di sorveglianza può, indipendentemente dall'entità della pena, disporre l'applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare, stabilendo un termine alla scadenza del quale la situazione deve essere riconsiderata. Tale nuova e specifica disciplina postula quindi che, in presenza di una grave infermità del condannato, una volta assodata l'incompatibilità, alla luce dei parametri costituzionali, dell'esecuzione della pena detentiva nelle forme ordinarie, il giudice valuti se l'espiazione possa invece avvenire con le alternative modalità della detenzione a domicilio senza porsi in contrasto con i detti parametri.(Fattispecie nella quale il ricorrente aveva dedotto l'esistenza di una infermità di per sè preclusiva, in forza dell'art. 147 cod. pen., alla esecuzione della pena, e che quindi a suo dire non poteva dar luogo alla esecuzione in forma alternativa. La Corte in applicazione del principio anzidetto ha rigettato il ricorso).

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1998 num. 165 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter com. 1 n. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)