Sez. 1, Sentenza n. 59 del 06/01/1979 (Rv. 396086 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IMPRESA ASSICURATRICE IN STATO DI LIQUIDAZIONE COATTA ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE O DI PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE N 990 DEL 1969 - GIUDIZIO PROMOSSO DAL DANNEGGIATO O DALL'ASSICURATO NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA DESIGNATA EX ART 20 DI DETTA LEGGE - INTERESSE AD INTERVENIRE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE - INSUSSISTENZA - LEGITTIMAZIONE DELLO STESSO AD IMPUGNARE LA SENTENZA PRONUNCIATA ANCHE NEI SUOI CONFRONTI - ESCLUSIONE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IMPRESA ASSICURATRICE IN STATO DI LIQUIDAZIONE COATTA ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE O DI PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE N 990 DEL 1969 - GIUDIZIO PROMOSSO DAL DANNEGGIATO O DALL'ASSICURATO NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA DESIGNATA EX ART 20 DI DETTA LEGGE - INTERESSE AD INTERVENIRE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE - INSUSSISTENZA - LEGITTIMAZIONE DELLO STESSO AD IMPUGNARE LA SENTENZA PRONUNCIATA ANCHE NEI SUOI CONFRONTI - ESCLUSIONE.*
Qualora l'impresa assicuratrice della responsabilita civile si trovi in stato di liquidazione coatta alla data di entrata in vigore o di pubblicazione della legge 24 dicembre 1969 n 990, ed il danneggiato o l'assicurato, ai sensi degli artt 37 di tale legge e 71 del regolamento di esecuzione (DPR 24 novembre 1970 n 973), (caso disciplinato dagli artt 19 e seguenti della legge stessa). La facciano valere i loro crediti nei confronti dell'impresa designata a norma dell'art 20 della medesima legge n 990 del 1969, nel relativo giudizio deve negarsi l'interesse ad intervenire del Commissario liquidatore di detta impresa assicuratrice, e, conseguentemente, deve escludersi la sua legittimazione ad impugnare la sentenza che sia stata pronunciata anche nei suoi confronti. In questa ipotesi, infatti, contrariamente a quanto si verifica nel diverso caso di impresa assicuratrice soggetta a liquidazione dopo l'entrata in vigore della legge n 990 del 1969 pretesa del danneggiato o dell'assicurato puo riguardare solo un credito gia ammesso in via definitiva al passivo, e collocato in un piano di riparto non piu contestabile, e, quindi, non e idonea a produrre alcun effetto pregiudizievole nell'ambito della procedura di liquidazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 37, DPR 24/11/1970 num. 973 art. 71
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)