Sez. 1, Sentenza n. 2584 del 20/06/1977 (Rv. 386287 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - IMPOSTA COMPLEMENTARE - INTERESSI MORATORI - OBBLIGO - SUCCESSIONI APERTE ANTERIORMENTE ALLE LEGGI N 29 DEL 1961 E N 147 DEL 1962 - APPLICABILITA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - IMPOSTA COMPLEMENTARE - INTERESSI MORATORI - OBBLIGO - SUCCESSIONI APERTE ANTERIORMENTE ALLE LEGGI N 29 DEL 1961 E N 147 DEL 1962 - APPLICABILITA.*
Gli interessi di mora sull'imposta complementare di successione, previsti dalla legge 26 gennaio 1961 n 29, autenticamente interpretata dalla legge 28 marzo 1962 n 147, trovano fondamento nel colpevole ritardo nell'adempimento dell'obbligazione tributaria di natura complementare, rispetto alla data di esigibilita dell'imposta liquidata in via principale, e, pertanto, sono dovuti, con decorso dalla data di entrata in vigore della prima delle citate leggi, anche con riguardo a successioni apertesi anteriormente, ove a detta data sia ancora perdurante quel ritardo. (Conf 2524/76, mass n 381321; (Conf 3642/75, mass n 377846; (Conf 3380/75, mass n 377522).*
Riferimenti normativi: Legge 26/01/1961 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 2, Legge 26/01/1961 num. 29 art. 3, Legge 28/03/1962 num. 147 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)