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Sez. L, Sentenza n. 1153 del 16/02/1990 (Rv. 465371 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) - ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - ACCERTAMENTO CON LA SENTENZA DI APPELLO - RIFORMA IN CASSAZIONE - PERIODO INTERMEDIO TRA LE DUE PRONUNCE - OBBLIGO DI PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465371-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) - ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - ACCERTAMENTO CON LA SENTENZA DI APPELLO - RIFORMA IN CASSAZIONE - PERIODO INTERMEDIO TRA LE DUE PRONUNCE - OBBLIGO DI PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE - SUSSISTENZA.*

Ove a seguito del giudizio di legittimità venga cassata la sentenza d'appello, che - riformando la pronuncia di primo grado - abbia accertato l'illegittimità del licenziamento del lavoratore subordinato e quindi ordinato al datore di lavoro (ex art. 18 statuto lavoratori) la reintegrazione nel posto di lavoro, il venir meno di tale ordine a seguito della pronuncia di Cassazione, non esclude per il periodo intermedio tra le due sentenze (ovvero tra la prima ed il momento in cui ne sia stata eventualmente sospesa l'efficacia ex art. 378 cod. proc. civ.) l'Obbligo del datore di lavoro di pagare le relative retribuzioni via via maturate, il cui adempimento può essere fatto valere dal lavoratore anche successivamente in un separato giudizio, ma non più in Sede esecutiva del giudizio originario essendo stato ormai rimosso il titolo esecutivo rappresentato dall'ordine di reintegrazione. (V 2925/88, mass n 458492; (V 4085/87, mass n 452868).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)