Sez. L, Sentenza n. 4085 del 27/04/1987 (Rv. 452868 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - SENTENZA DEL PRETORE CONTENENTE LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO E L'ORDINE DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - ESECUZIONE SPONTANEA O COATTA DELL'OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - SOPRAVVENIENZA DELLA SENTENZA D'APPELLO DICHIARATIVA DELLA LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - EFFETTI - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE FINO AL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - SOMME PAGATE DAL DATORE DI LAVORO PER L'INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI REINTEGRAZIONE - RESTITUZIONE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA D'APPELLO - NECESSITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - SENTENZA DEL PRETORE CONTENENTE LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO E L'ORDINE DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - ESECUZIONE SPONTANEA O COATTA DELL'OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - SOPRAVVENIENZA DELLA SENTENZA D'APPELLO DICHIARATIVA DELLA LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - EFFETTI - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE FINO AL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - SOMME PAGATE DAL DATORE DI LAVORO PER L'INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI REINTEGRAZIONE - RESTITUZIONE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA D'APPELLO - NECESSITÀ.*
Ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ., la sentenza di riforma resa in grado di appello, mentre si sostituisce immediatamente, già dalla sua pubblicazione, alla sentenza di primo grado, travolgendone le statuizioni direttamente riformate e quelle da esse dipendenti e privandola, se immediatamente esecutiva ex lege o ope iudicis, dell'idoneità a legittimare l'instaurazione o la prosecuzione di procedura esecutiva, non interferisce, se non dal momento del suo passaggio in giudicato, sull'esecuzione conclusa e sui singoli Atti esecutivi compiuti prima della riforma. In particolare, l'esecuzione volontaria o coattiva dell'Obbligo del datore di lavoro, previsto (senza però funzione di sanzione permanente per l'inosservanza dell'ordine di reintegrazione) dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, di corrispondere al lavoratore illegittimamente licenziato la retribuzione per il periodo compreso fra la sentenza di reintegrazione resa dal giudice di primo grado e l'effettivo reinserimento del lavoratore produce, in caso di successiva dichiarazione di legittimità del licenziamento da parte del giudice di appello, effetti sostanziali (satisfattivi o di adempimento) limitati ai singoli Atti compiuti prima della riforma, restando escluso che il datore di lavoro inottemperante all'ordine di reintegrazione sia obbligato a corrispondere la retribuzione anche dopo la detta sentenza di secondo grado e fino al passaggio in giudicato della medesima, il quale è invece necessario perché lo stesso datore di lavoro possa ripetere le somme indebitamente pagate a titolo di retribuzione per il periodo successivo alla sentenza di riforma. (V 5144/83, mass n 430006; (V 3455/76, mass n 382217; (V 1233/76, mass n 379931; (Conf 1328/87, mass n 450805; (contra 3678/86, mass n 446567; (contra 2872/82, mass n 420759; (contra 1669/82, mass n 419498).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)