Sez. 1, Sentenza n. 2955 del 27/11/2013 Cc. (dep. 22/01/2014) Rv. 258270 - 01
ESECUZIONE - SPESE - QUESTIONI - IN GENERE | Procedimento di recupero delle spese processuali - Contestazioni - Questioni di giurisdizione o di competenza - Riparto tra giudice penale e civile - Criteri - Fattispecie.
ESECUZIONE - SPESE - QUESTIONI - IN GENERE
In tema di esecuzione della condanna alle spese processuali, le questioni che, senza coinvolgere la statuizione di condanna e la sua portata, pongano in discussione aspetti contabili o la pertinenza di determinati importi alla condanna inflitta, vanno prospettate al giudice civile. (Fattispecie, nella quale la Corte ha ritenuto che il ricorrente, che lamentava la non pertinenza alla sua posizione processuale di alcuni voci di spesa riferite a reati dai quali era stato assolto, avrebbe dovuto adire non il giudice dell'esecuzione penale ma proporre opposizione all'esecuzione innanzi al giudice civile).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 535 com. 2, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 205 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)