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Sez. 1, Sentenza n. 50974 del 29/10/2019 Cc. (dep. 17/12/2019) Rv. 277866 - 01

ESECUZIONE - SPESE - QUESTIONI - IN GENERE | Procedimento di recupero delle spese processuali – Contestazioni – Competenza - Riparto tra giudice penale e civile - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277866-01

ESECUZIONE - SPESE - QUESTIONI - IN GENERE

In tema di esecuzione della condanna alle spese processuali, spetta al giudice dell'esecuzione penale la competenza a decidere sulle questioni relative alla esistenza e validità del titolo per l'esercizio dell'azione di recupero, comprese quelle attinenti alla portata e al significato delle relative disposizioni, mentre per tutte le questioni concernenti l'ammontare delle spese incluse nella notula redatta dall'ufficio del campione panale, l'interessato deve adire il giudice civile con le forme dell'opposizione all'esecuzione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva dichiarato la propria incompetenza a provvedere sul ricorso avente ad oggetto, tra l'altro, la contestazione della debenza delle somme pretese per le spese di amministrazione giudiziaria dei beni immobili confiscati, maturate successivamente al passaggio in giudicato della sentenza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 535 com. 1, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 205 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 200, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 208, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)