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Sez. 1, Sentenza n. 1727 del 17/03/1982 (Rv. 419567 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE ARBITRALI STRANIERE - DISCIPLINA DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 10 GIUGNO 1958 - ONERI RISPETTIVI DELLE PARTI.*
Stato
decisa il 1982-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419567-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE ARBITRALI STRANIERE - DISCIPLINA DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 10 GIUGNO 1958 - ONERI RISPETTIVI DELLE PARTI.*

In tema di delibazione di pronuncia arbitrale straniera, secondo la disciplina della convenzione di new York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968 n. 62), la parte che chiede la delibazione medesima non ha altro Onere che quello di produrre l'originale o la copia autentica della pronuncia stessa e della convenzione scritta contenente l'Obbligo di definire la controversia mediante arbitrato, mentre incombe alla controparte, che deduca vizi del procedimento arbitrale, quali la mancata comunicazione della designazione dell'arbitro o dell'instaurarsi del procedimento medesimo, l'impossibilità di far valere le proprie difese, la difettosa Costituzione del collegio arbitrale o l'inosservanza di prescrizioni procedurali fissate da detta convenzione, di fornire la relativa prova. (V 272/77, mass n 383802).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 800, Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 4, Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 5, Legge 19/01/1968 num. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)