Sez. 1, Sentenza n. 272 del 20/01/1977 (Rv. 383802 - 01)
ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO - CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI NEW YORK DEL 10 GIUGNO 1958 - ESECUZIONE DELLE PRONUNCE ARBITRALI STRANIERE - ECCEZIONE DI INVALIDITA DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA O DELLA NOMINA DEGLI ARBITRI E DEL RELATIVO PROCEDIMENTO - ONERE PROBATORIO A CARICO DELLA PARTE CHE SOLLEVA L'ECCEZIONE - APPLICABILITA DI TALI PRINCIPI AL GIUDIZIO ITALIANO PER LA DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DEL LODO EMESSO IN GERMANIA - CONDIZIONI.*
ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO - CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI NEW YORK DEL 10 GIUGNO 1958 - ESECUZIONE DELLE PRONUNCE ARBITRALI STRANIERE - ECCEZIONE DI INVALIDITA DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA O DELLA NOMINA DEGLI ARBITRI E DEL RELATIVO PROCEDIMENTO - ONERE PROBATORIO A CARICO DELLA PARTE CHE SOLLEVA L'ECCEZIONE - APPLICABILITA DI TALI PRINCIPI AL GIUDIZIO ITALIANO PER LA DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DEL LODO EMESSO IN GERMANIA - CONDIZIONI.*
Gli artt 4 e 5 della convenzione internazionale di new York del 10 giugno 1958, sul riconoscimento e l'esecuzione delle pronunce arbitrali straniere, fanno carico alla parte, nei cui confronti il lodo arbitrale viene invocato, di dimostrare l'eventuale invalidita della clausola compromissoria, o della nomina degli arbitri e del relativo procedimento, in base al regolamento contrattuale, o, in difetto, alla legge dello stato in cui il lodo e stato reso. Tali norme sono operanti nel giudizio promosso in Italia per la dichiarazione di efficacia di lodo arbitrale emesso in Germania, ove la clausola compromissoria sia successiva al deposito degli strumenti di ratifica della convenzione da parte di entrambi gli indicati stati (30 giugno 1961 per la Germania e 3 gennaio 1969 per l'Italia, in base alla legge 19 gennaio 1968 n 62, che ha reso esecutiva la convenzione medesima).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 800, Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 4, Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 5, Legge 19/01/1968 num. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)