Sez. 3, Sentenza n. 7764 del 28/04/2000 Ud. (dep. 04/07/2000) Rv. 216986 - 01
GIUOCO - CONCORSI ED OPERAZIONI - A PRONOSTICI | Raccolta in territorio italiano di scommesse - Da parte di allibratore estero che si avvalga di intermediario in Italia - Reato di cui all'art. 4 legge n. 401 del 1989 - Configurabilità - Fondamento.
GIUOCO - CONCORSI ED OPERAZIONI - A PRONOSTICI
Ai fini della configurabilità del reato di esercizio abusivo di scommesse su attività agonistiche gestite dal CONI, previsto dall'art. 4 l. n. 401 del 1989, è sufficiente che venga posta in essere una qualsiasi attività connessa o finalizzata allo svolgimento di dette scommesse; si rende pertanto responsabile del reato anche chi, pur non gestendo in prima persona a livello imprenditoriale l'attività (attraverso l'organizzazione di un circuito e la predisposizione di una copertura finanziaria), collabori tuttavia ad essa fornendo servizi di vario genere, ad esempio, come nella specie, rappresentando in Italia bookmakers stranieri, o anche solo fornendo informazioni sulle quote, sui moduli necessari per trasmettere la scommessa all'estero, ovvero sulle modalità per aprire conti correnti all'estero da movimentare con le vincite o le perdite delle scommesse, senza che assuma rilievo il fatto che detta attività sia gestita all'estero, in un paese in cui essa non è configurabile come reato, atteso che, a norma dell'art. 6 cod. proc. pen., essendo stata realizzata in Italia parte della condotta criminosa, deve ritenersi applicabile la legge penale italiana, e senza che sia perciò configurabile contrasto tra la normativa italiana e quella comunitaria, (con riguardo alle disposizioni del trattato CEE relative alla libera circolazione dei servizi nell'ambito dell'Unione Europea), atteso che, come affermato dalla Corte di Giustizia CEE con decisione del 21/10/99, tali disposizioni non escludono che uno stato membro possa introdurre una normativa restrittiva per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)