diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 16179 del 18/08/2004 (Rv. 575850 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Diritto del lavoratore alla parità di trattamento - Configurabilità - Esclusione - Clausole generali di correttezza e buona fede - Applicabilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575850-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE

Nel rapporto di lavoro subordinato di diritto privato non opera il principio di parità di trattamento, né è possibile alcun controllo di ragionevolezza da parte del giudice sugli atti di autonomia, sia collettiva che individuale, sotto il profilo del rispetto delle clausole generali di correttezza e buona fede, che non sono invocabili in caso di eventuale diversità di trattamento non ricadente in alcuna delle ipotesi legali (e tipizzate) di discriminazione vietate, a meno che il rispetto di tale clausole discenda dalla necessità di comparazione delle situazioni di singoli lavoratori da parte del datore di lavoro che, nel contesto di una procedura concorsuale o selettiva, debba operare la scelta di alcuni di essi (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che - con riferimento alla mancata concessione dell'incentivo all'esodo a taluni lavoratori che si trovavano nelle medesime condizioni di altri, cui invece l'incentivo era stato concesso - aveva escluso il diritto all'incentivo da parte dei lavoratori non beneficiati).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)