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Sez. L, Sentenza n. 7752 del 17/05/2003 (Rv. 563250 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Diritto del lavoratore alla parità di trattamento - Insussistenza - Clausole generali di correttezza e buona fede - Inapplicabilità - Limiti - Fattispecie relativa a salario differenziato per i neo assunti.
Stato
decisa il 2003-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563250-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE

Nel rapporto di lavoro subordinato di diritto privato non opera il principio di parità di trattamento, né è possibile alcun controllo di ragionevolezza da parte del giudice sugli atti di autonomia, sia collettiva che individuale, sotto il profilo del rispetto delle clausole generali di correttezza e buona fede, che non sono invocabili in caso di eventuale diversità di trattamento non ricadente in alcuna delle ipotesi legali (e tipizzate) di discriminazione vietate, a meno che il rispetto di tali clausole discenda dalla necessità di comparazione delle situazioni di singoli lavoratori da parte del datore di lavoro che, nel contesto di una procedura concorsuale o selettiva, debba operare la scelta di alcuni di essi (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che - con riferimento all'attribuzione ai lavoratori neoassunti di un salario differenziato con esclusione di alcune voci aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva - aveva negato il diritto di questi ultimi di conseguire le differenze retributive richieste).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2077

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)