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Sez. 3, Sentenza n. 1624 del 28/04/1977 (Rv. 385330 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - TERMINI, DECADENZA - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA - CONDIZIONI - CONTROVERSIE PER AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO.*
Stato
decisa il 1977-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385330-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - TERMINI, DECADENZA - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA - CONDIZIONI - CONTROVERSIE PER AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO.*

La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, disposta dall'art 1 della legge 7 ottobre 1969 n 742, non si applica, ai sensi dell'art 3 della legge medesima, alle controversie concernenti rapporti di affitto a coltivatore diretto, cosi come, in genere, a tutte le cause in materia agraria rientranti nella Competenza delle Sezioni specializzate agrarie. (Conf 305/76, mass n 378978; (Conf 2274/75, mass n 376095; (Conf 4076/74, mass n 372689).*

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)