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Sez. 3, Sentenza n. 2274 del 06/06/1975 (Rv. 376095 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE RELATIVE A RAPPORTI DI AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376095-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE RELATIVE A RAPPORTI DI AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*

L'art 3 della legge 7 ottobre 1969 n 742 esclude che la sospensione dei termini processuali dal primo agosto al 15 settembre di ciascun anno, stabilita dal precedente art 1, sia applicabile alle controversie citate nell'art 429 cod proc civ, tra le quali sono comprese quelle relative a rapporti di affitto a coltivatore diretto, senza che se ne possano differenziare quelle di analogo contenuto le quali sono di Competenza delle Sezioni specializzate agrarie, stante che il rinvio alla citata norma del codice civile e contenuto nell'art 5 della legge 2 marzo 1963 n 320 per la trattazione delle cause davanti alle Sezioni agrarie.*

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)