Sez. 3, Sentenza n. 840 del 29/01/1983 (Rv. 425597 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - DETERMINAZIONE ULTERIORE DEGLI INTERESSI COMPENSATIVI E DELLA SVALUTAZIONE MONETARIA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - NECESSITÀ DI COLMARE INEVITABILI LACUNE PROBATORIE - SUSSISTENZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - DETERMINAZIONE ULTERIORE DEGLI INTERESSI COMPENSATIVI E DELLA SVALUTAZIONE MONETARIA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - NECESSITÀ DI COLMARE INEVITABILI LACUNE PROBATORIE - SUSSISTENZA.*
Il potere del giudice del merito, a norma dell'art. 1226 cod. civ., di liquidare il danno in via equitativa, sempreché fornisca indicazione degli elementi concreti posti a base della relativa valutazione, può essere esercitato anche in termini globali e comprensivi di tutte le componenti del danno stesso, inclusi gli interessi compensativi e la svalutazione monetaria, a condizione che per ciascuna di dette componenti ricorra la necessità di colmare inevitabili lacune probatorie. Tale potere, pertanto, non è invocabile con riguardo a specifiche voci del danno che la parte interessata sia in grado di dimostrare nel loro esatto ammontare, come nel caso del rimborso di spese affrontate per eliminare o ridurre le conseguenze pregiudizievoli del fatto illecito. (V 26/79, mass n 396030).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)