Sez. L, Sentenza n. 2320 del 11/04/1980 (Rv. 406007 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI - GIUDICE DI RINVIO - INDIVIDUAZIONE - CRITERIO.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI - GIUDICE DI RINVIO - INDIVIDUAZIONE - CRITERIO.*
In materia di controversie agrarie, come giudice di rinvio deve essere sempre designato il giudice che ha emesso la sentenza cassata e cio quale conseguenza dell'assoluta inderogabilita della Competenza delle Sezioni specializzate agrarie non soltanto ratione materiae, ma anche ratione loci, la quale si giustifica con l'esigenza di assicurare alle parti un organo meglio adatto, per la sua composizione a valutare la situazione agricola del luogo, in rapporto alla natura dei terreni e delle culture ed alle consuetudini della zona. (Conf 6074/78, mass n 395898).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)