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Sez. 2, Sentenza n. 18683 del 04/09/2014 (Rv. 632300 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Art. 43 del d.lgs. n. 415/1996 e art. 190 del d.lgs. n. 58/1998 - Natura di "norme in bianco" - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632300-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE

In tema di servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e di intermediazione finanziaria, gli artt. 43 del d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415, e 190 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nel prevedere, nei confronti di coloro che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione presso imprese d'investimento, banche o altri soggetti abilitati nonché dei relativi dipendenti, la comminatoria di una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza, tra l'altro, delle "disposizioni generali o particolari impartite dalla CONSOB o dalla Banca d'Italia", non costituiscono norme punitive "in bianco", né comportano alcuna indeterminatezza del precetto, poiché, atteso il particolare tecnicismo dell'ambito di operatività di tali disposizioni, realizzano solo una etero integrazione del precetto, consentita dalla riserva di legge sancita dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/07/1996 num. 415 art. 43, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 190, Costituzione art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)