Sez. 1, Sentenza n. 17602 del 20/11/2003 (Rv. 568321 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Principio di legalità - Applicazione - Portata - Rinvio della norma di legge a fonti secondarie con funzione di eterointegrazione della norma primaria - Legittimità - Principio in fattispecie di rinvio, da parte della norma di decreto delegato, ai comportamenti, disciplinati dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia, imposti ad imprese di investimento e banche nei rapporti con la clientela - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE
L'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel sancire per le sanzioni amministrative una riserva di legge analoga, ma non del tutto corrispondente, a quella di cui all'art. 25 Cost., impedisce che tali sanzioni siano comminate direttamente mediante disposizioni di fonti normative secondarie, ma non esclude, viceversa, che i precetti sufficientemente individuati dalla legge siano eterointegrati da norme regolamentari delegate, in virtù del particolare tecnicismo della dimensione in cui le fonte secondarie sono destinate ad operare. A tale modello si uniformano tanto l'art. 43 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, quanto l'art. 190 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, i quali, in tema di servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e di intermediazione finanziaria, prevedono, nei confronti di coloro che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione presso imprese d'investimento, banche o altri soggetti abilitati nonché nei confronti dei relativi dipendenti, la comminatoria di una sanzione amministrativa pecuniaria (da lire un milione a lire cinquanta milioni) per l'inosservanza, tra l'altro, delle "disposizioni generali o particolari impartite dalla CONSOB o dalla Banca d'Italia", una tale previsione non essendo qualificabile come norma punitiva "in bianco", né comportando alcuna indeterminatezza del precetto. Relativamente alle disposizioni dei citati decreti delegati, è pertanto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 23 e 25 Cost., essendo tra l'altro questo secondo parametro non conferente in materia di illecito amministrativo.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/07/1996 num. 415 art. 43, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 190, Costituzione art. 23, Costituzione art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)