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Sez. L, Sentenza n. 18325 del 19/09/2016 (Rv. 641198 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - MATRIMONIO | Divieto di licenziamento per causa di matrimonio - Deroga ex art. 35, comma 5, lett. b). del d.lgs. n. 198 del 2006 - Ristrutturazione o riorganizzazione aziendale - Sufficienza - Esclusione - Possibilità di reimpiego - Onere probatorio della lavoratrice - Insussistenza.
Stato
decisa il 2016-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641198-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - MATRIMONIO

In tema di nullità del licenziamento a causa di matrimonio, tra le ipotesi tassative di deroga al divieto di licenziamento contemplate dall'art. 35, comma 5, del d.lgs. n. 198 del 2006, quella di cui alla lett. b), relativa alla "cessazione dell'attività dell'azienda cui la lavoratrice è addetta", non è assimilabile alle ragioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale idonee a determinare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, fermo restando che, ove ricorra l'ipotesi della deroga, nessun onere grava sulla lavoratrice diretto a dimostrare l'esistenza di una residua possibilità occupazionale all'interno dell'azienda.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/04/2006 num. 198 art. 35 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)