Sez. 1, Sentenza n. 9795 del 10/05/2005 (Rv. 582187 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Autorizzazione emessa da dirigente in base allo statuto - Legittimità - Sussistenza - Rappresentanza in giudizio del dirigente - Legittimità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI
A seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento delle autonomie locali, approvato con d.lgs. n. 267 del 2000, è legittimo il provvedimento di autorizzazione della lite emesso da dirigente amministrativo dell'ente locale, in base ai poteri allo stesso conferiti dallo statuto, il quale, invece, non può conferire al dirigente la rappresentanza in giudizio.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 6, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)