Sez. 5, Sentenza n. 18087 del 08/09/2004 (Rv. 576875 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Comune - Rappresentanza in giudizio - Esclusiva spettanza al sindaco - Dirigenti comunali - Spettanza - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI
In base al testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il potere di rappresentare in giudizio il Comune compete al sindaco, poiché, ai sensi dell'art. 50, comma secondo, del citato decreto, soltanto il sindaco rappresenta il Comune, mentre analogo potere non spetta ai dirigenti dell'ente locale, né in base all'art. 6, né ai sensi dell'art. 107 del decreto medesimo (nella fattispecie, la Suprema Corte, sulla base dell'enunciato principio, ha dichiarato l'inammissibilità del controricorso proposto da un Comune in persona del dirigente del "servizio contenzioso del settore tributi" - il quale aveva anche conferito, in tale qualità, la procura alle liti al difensore -, osservando, peraltro, che detto dirigente non aveva dichiarato, né nell'epigrafe dell'atto, né nella procura, di agire in qualità di delegato del sindaco).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 6, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)