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Sez. U, Sentenza n. 16861 del 02/08/2011 (Rv. 618498 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Ente di formazione professionale - Convenuto per il pagamento di spettanze retributive - Chiamata in garanzia della Regione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Natura pubblicistica della convenzione - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618498-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in riferimento alla controversia promossa, per pretese patrimoniali inerenti il rapporto di lavoro, da un dipendente nei confronti di un centro di istruzione professionale finanziato dalla Regione, anche qualora la Regione sia chiamata in giudizio dal convenuto, che chiede di essere tenuto indenne dalla pretesa del lavoratore per effetto della convenzione di finanziamento tra di essi stipulata, atteso che la giurisdizione va determinata in base all'oggetto della domanda - che inerisce in tal caso a controversia meramente patrimoniale -, dovendosi ritenere irrilevante che la convenzione abbia natura pubblicistica in quanto relativa a concessione di servizi pubblici poiché il privato destinatario di finanziamenti pubblici nel campo della formazione professionale può essere titolare di differenziate situazioni giuridiche, diversamente qualificate, nei confronti della P.A. concedente e, in particolare, nella fase successiva all'emanazione del provvedimento di finanziamento, è titolare di un diritto soggettivo avente ad oggetto la concreta erogazione della somma disposta con il finanziamento e la conservazione degli importi già riscossi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)