Sez. 2, Sentenza n. 6505 del 30/11/1988 (Rv. 460826 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - INTERCLUSIONE - IN GENERE - FONDO INTERCLUSO PER ALIENAZIONE - COSTITUZIONE DI SERVITÙ COATTIVA A CARICO DELLA RESIDUA PROPRIETÀ DELL'ALIENANTE - CONDIZIONI.*
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - INTERCLUSIONE - IN GENERE - FONDO INTERCLUSO PER ALIENAZIONE - COSTITUZIONE DI SERVITÙ COATTIVA A CARICO DELLA RESIDUA PROPRIETÀ DELL'ALIENANTE - CONDIZIONI.*
Uniche condizioni perché a favore dell'acquirente del fondo, divenuto intercluso per effetto di alienazione a titolo oneroso, sorga il diritto di ottenere il passaggio coattivo dall'alienante, sono la dipendenza dello stato di interclusione del fondo dall'atto di alienazione a titolo oneroso e la perdurante disponibilità da parte dell'alienante (o dei suoi eredi), della residua porzione del fondo avente accesso diretto dalla strada, mentre non hanno rilievo né il requisito della brevità del passaggio, previsto dal secondo comma dell'art. 2051 cod. civ. (unitamente al minor danno per il fondo servente), né l'esenzione, prevista dal quarto comma del medesimo articolo, per le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti, i quali, se hanno ragione di essere quando il proprietario del fondo su cui dovrebbe gravare la servitù riveste la posizione di terzo, estraneo al sorgere della situazione di interclusione del fondo contiguo, al fine di assicurare un equo contemperamento dei contrapposti interessi, non trovano giustificazione, invece, in favore dell'alienante del fondo perché questi non riveste la figura di terzo, avendo, con l'atto di vendita, dato direttamente origine alla situazione di interclusione prima inesistente. (contra 1434/68, mass n 333079; (contra 2821/67, mass n 330400).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1054
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)