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Sez. 2, Sentenza n. 2821 del 24/11/1967 (Rv. 330400 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - SERVITU COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTERCLUSIONE PER EFFETTO DI ALIENAZIONE O DI DIVISIONE - PRESUPPOSTI - ESENZIONE LEGALE DELLA SERVITU DELLE AREE ALIENATE.*
Stato
decisa il 1967-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330400-01

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - SERVITU COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTERCLUSIONE PER EFFETTO DI ALIENAZIONE O DI DIVISIONE - PRESUPPOSTI - ESENZIONE LEGALE DELLA SERVITU DELLE AREE ALIENATE.*

Per far luogo all'applicazione della norma dell'art. 1054 cod.civ., statuente che, se il fondo e divenuto intercluso per effetto di alienazione a titolo oneroso, ovvero di divisione, il proprietario ha diritto di ottenere dall'altro contraente il passaggio senza alcuna indennita, occorre, in primo luogo, che sia possibile la Costituzione della servitu di passaggio ex art. 1051 cod.civ.. l'art. 1054 cod.civ., infatti, non concerne una diversa servitu, ma deroga alle norme generali in tema di passaggio coattivo solo in quanto esonera il proprietario del fondo intercluso dal pagamento della indennita al proprietario del fondo vicino. Se, pertanto, risulti accertato che le aree sulle quali viene chiesta la Costituzione della servitu siano destinate a cortile, giardino od aie attinenti a case, e siano quindi esenti da servitu di passaggio coattivo (art. 1051 U.C. cod.civ.), la servitu stessa non puo costituirsi neppure in applicazione della norma contenuta nell'art. 1054 cod.civ.. (Conf. 1846-61, 2993-59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1054

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)