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Sez. 2, Sentenza n. 5460 del 13/05/1993 (Rv. 482339 - 01)

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Requisiti accidentali - Presupposizione | Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1993-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482339-01

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Requisiti accidentali - Presupposizione

La presupposizione postula che una situazione di fatto considerata, ma non espressamente enunciata dalle parti in sede di stipulazione del contratto, venga successivamente mutata dal sopravvenire di circostanze non imputabili alle parti stesse, in modo che l'assetto che costoro hanno dato ai propri interessi si trovi a poggiare su una base diversa da quella in virtù della quale era stato concluso il contratto. Per contro, nel caso in cui il mutamento della situazione presupposta sia ascrivibile alle parti stesse, l'eliminazione del vincolo non può trovare giustificazione, né prospettando un conflitto, per definizione inesistente, con la volontà negoziale, néadducendo il rispetto dei principi di correttezza e di buona fede che presiedono alla interpretazione e all'esecuzione dei negozi giuridici (nella specie la SC ha confermato la decisione di merito la quale aveva ritenuto che non potesse invocarsi, per farne discendere l'inefficacia di una divisione contrattuale, il mancato avveramento della condizione implicita presupposta, costituita dalla concessione delle agevolazioni previste dalla legge 10 agosto 1950 n. 715 per la costruzione di case popolari, le quali invece erano state revocate dalla PA per mancato rispetto dei limiti di edificabilità consentiti, giacché l'oggetto della presupposizione, cioè il godimento delle previste agevolazioni, non aveva natura obiettiva, ma veniva a dipendere dalla volontà dei contraenti di rispettare i limiti di edificabilità stabiliti dalla legge).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1359, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1375, Legge 10/08/1950 num. 715 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)