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Sez. L, Sentenza n. 295 del 14/01/1998 (Rv. 511570 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE | Evento futuro presupposto dalle parti - Accertamento dell'inefficacia del contratto per la sua mancata verificazione - Adeguata motivazione da parte del giudice di merito - Necessità - Fattispecie relativa ad accordo relativo alla subordinazione dell'efficacia di un licenziamento all'esito di giudizio penale seguito da mancata pronuncia sul merito in tale sede.
Stato
decisa il 1998-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511570-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE

Il giudice di merito, per ritenere la non efficacia di un accordo contrattuale in base ai principi della presupposizione, a seguito della mancata verificazione di un evento futuro che sarebbe stato presupposto dalle parti, deve motivare adeguatamente sia sulle ragioni che giustifichino l'esistenza della presupposizione, sia sulla effettiva rilevanza giuridica della medesima per la presenza dei requisiti al riguardo necessari, come precisati dall'elaborazione giurisprudenziale in materia. (Nella specie, licenziato un lavoratore a seguito della sua sottoposizione a procedimento penale per reati di truffa e falso che avrebbe commesso in relazione all'attività lavorativa, le parti del rapporto concordarono, a seguito della impugnativa del licenziamento, la reintegrazione del lavoratore, il quale però avrebbe accettato il licenziamento in caso di condanna in sede penale; non essendosi pronunciato nel merito il giudice penale per accettazione di amnistia da parte del lavoratore, il datore di lavoro intimò licenziamento; nel giudizio di impugnativa di quest'ultimo il giudice di merito, esclusa l'ipotesi della mancata verificazione della condizione imputabile ad una delle parti, ritenne che, non essendo intervenuta la pronuncia di merito a cui le parti avevano rimesso l'accertamento dei fatti posti a base del licenziamento, doveva riportarsi il giudizio alla situazione antecedente all'accordo e, nel merito, concluse che i fatti contestati in sede di licenziamento originario integravano inadempimenti giustificanti il licenziamento. La S.C. ha annullato con rinvio tale sentenza per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale e vizi di motivazione, in relazione anche alla identificazione delle figure della condizione e della presupposizione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1467, Cod. Civ. art. 1353, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)