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Sez. 2, Sentenza n. 19144 del 23/09/2004 (Rv. 577320 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE | Nozione - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577320-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE

La "presupposizione" è configurabile quando, da un lato, una obiettiva situazione di fatto o di diritto (passata, presente o futura) possa ritenersi che sia stata tenuta presente dai contraenti nella formazione del loro consenso - pur in mancanza di un espresso riferimento ad essa nelle clausole contrattuali - come presupposto condizionante la validità e l'efficacia del negozio (cosiddetta condizione non sviluppata o inespressa), e, dall'altro, il venir meno o il verificarsi della situazione stessa sia del tutto indipendente dall'attività e volontà dei contraenti e non corrisponda, integrandolo, all'oggetto di una specifica obbligazione dell'uno o dell'altro. Pertanto, non si configura la "presupposizione" in un contratto di fornitura e posa in opera di materiali con riferimento all'ipotesi di mancato rilascio della concessione edilizia, ove tale situazione di diritto presupposta sia stata espressamente prevista e sia stato posto nell'accordo stesso a carico del committente un preciso obbligo di attivarsi per ottenerla; né è rilevante la circostanza che la concessione edilizia non venga rilasciata per fatto non imputabile al committente se nel contratto non sia stata espressamente prevista, per tale eventualità, la risoluzione del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)