Sez. 6, Sentenza n. 1449 del 19/04/1995 Cc. (dep. 20/07/1995) Rv. 202212 - 01
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Sentenze penali straniere - Riconoscimento - Presupposti | Irrevocabilità della sentenza secondo la legge dello Stato in cui è stata pronunciata - Mancato accertamento di tale presupposto ad opera della sentenza che ha operato il riconoscimento - Ricorso per Cassazione avverso tale sentenza - Poteri di accertamento della Cassazione - Esclusione - Conseguenze - Annullamento con rinvio dell'impugnata decisione.
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Sentenze penali straniere - Riconoscimento - Presupposti
In tema di riconoscimento di sentenze straniere l'art. 733 comma primo lett. a) cod. proc. pen. richiede, quale presupposto indefettibile, la irrevocabilità della sentenza stessa secondo le leggi dello Stato in cui è stata pronunciata. Qualora avverso la sentenza che ha deliberato il riconoscimento venga proposto ricorso per Cassazione per violazione di legge deducendosi l'assenza del suddetto presupposto, la Cassazione, se l'accertamento in ordine al medesimo risulti carente, deve annullare l'impugnata decisione con rinvio per nuova deliberazione, non essendole in materia riservati poteri di accertamento di merito analoghi a quelli attribuibili in tema di estradizione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 706, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 706, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 733 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 733 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 734 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 734 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)