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Sez. 3, Sentenza n. 2670 del 12/07/1976 (Rv. 381452 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381452-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Nel giudizio per Cassazione non e consentito il riesame delle risultanze processuali, in ordine ai fatti costitutivi della domanda e ad una nuova valutazione del loro contenuto, perche l'apprezzamento dei risultati probatori acquisiti in giudizio rientra nei poteri del giudice di merito, il quale e soltanto tenuto ad indicare le fonti del proprio convincimento, giustificando la riconosciuta Rilevanza degli elementi valorizzati ai fini della decisione, onde consentire il controllo della logicita e della legittimita del ragionamento seguito. (V 3212/74, mass n 371730).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)