Sez. 3, Sentenza n. 2670 del 12/07/1976 (Rv. 381452 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Nel giudizio per Cassazione non e consentito il riesame delle risultanze processuali, in ordine ai fatti costitutivi della domanda e ad una nuova valutazione del loro contenuto, perche l'apprezzamento dei risultati probatori acquisiti in giudizio rientra nei poteri del giudice di merito, il quale e soltanto tenuto ad indicare le fonti del proprio convincimento, giustificando la riconosciuta Rilevanza degli elementi valorizzati ai fini della decisione, onde consentire il controllo della logicita e della legittimita del ragionamento seguito. (V 3212/74, mass n 371730).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)