Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21800 del 24/09/2013 (Rv. 627783 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - DECRETO | Motivazione - Requisiti - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - DECRETO
La motivazione del decreto, ove necessaria, come nel caso in cui tale provvedimento sia emesso per definire un procedimento in camera di consiglio, non dev'essere ampia come quella della sentenza, né succinta, come quella dell'ordinanza, ma può ben essere sommaria, nel senso che il giudice, senza ritrascriverli nel decreto, può limitarsi ad indicare quali elementi, tra quelli indicati nell'istanza che lo ha sollecitato, lo abbiano convinto ad assumere il provvedimento richiesto, essendo comunque tenuto, in ottemperanza all'obbligo di motivazione impostogli dall'art. 111, sesto comma, Cost., a dar prova, anche per implicito, di aver considerato tutta la materia controversa. (Fattispecie relativa a decreto del tribunale di liquidazione del compenso a curatore fallimentare).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)