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Sez. 5, Sentenza n. 9437 del 28/09/1983 Ud. (dep. 11/11/1983) Rv. 161115 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - VIOLENZA PRIVATA - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1983-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161115-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - VIOLENZA PRIVATA - DIFFERENZE.*

Mentre nel delitto di violenza privata la costrizione viene esercitata sulla libertà di autodeterminazione del soggetto passivo in relazione ad un singolo atto, nel delitto di sequestro di persona viene lesa la libertà di locomozione dell'individuo, che è considerata come "species" rispetto al "genus" della libertà individuale interiore o psichica. Con la conseguenza che, avendo il primo reato carattere sussidiario o generico rispetto al secondo, quando la violenza viene usata per privare taluno della libertà di locomozione, il fatto rientra nella previsione specifica di cui all'art. 605 cod. pen..*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 605 CORTE COST., Cod. Pen. art. 610

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)