Sez. 5, Sentenza n. 5700 del 24/02/1986 Ud. (dep. 17/06/1986) Rv. 173153 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA - NATURA - REATO SUSSIDIARIO - EFFETTI - VIOLENZA ESERCITATA PER RIDURRE LA LIBERTÀ DI LOCOMOZIONE - VIOLENZA PRIVATA - ESCLUSIONE - SEQUESTRO DI PERSONA - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA - NATURA - REATO SUSSIDIARIO - EFFETTI - VIOLENZA ESERCITATA PER RIDURRE LA LIBERTÀ DI LOCOMOZIONE - VIOLENZA PRIVATA - ESCLUSIONE - SEQUESTRO DI PERSONA - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE.*
L'art. 610 cod. pen. (violenza privata) ha carattere sussidiario e generico perché diretto a reprimere fatti di coercizione non espressamente considerato da altre Disposizioni di legge, né come elemento costitutivo, né come circostanza aggravante di diverso reato. Ne deriva che, quando la violenza recata per porre in essere la coazione determina la privazione della libertà di locomozione del soggetto passivo, si ha il più grave e diverso reato di sequestro di persona, costituendo la violenza stessa nient'altro che il mezzo esecutivo del reato di sequestro. (nella specie, gli imputati non si limitarono a bloccare la autovettura della vittima e a percuoterla, ma salirono sulla sua autovettura, lo costrinsero con minacce a girovagare per venti minuti e giungere alla periferia di una città per poi "dargli una lezione"). (V mass n 161115; (V mass n 160939; (V mass n 160229).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 610
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)