diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 37097 del 21/09/2011 Cc. (dep. 14/10/2011) Rv. 250832 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Reato ex art. 479 cod. pen. - Atti pubblici fidefacienti ex art. 476, comma secondo, cod. pen. - Requisiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-09-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250832-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

In tema di reato di falso ideologico in atto pubblico aggravato ex art. 476, comma secondo, cod. pen., sono documenti dotati di fede privilegiata solo quelli che, emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della P.A. ad attribuire all'atto pubblica fede, attestino quanto da lui fatto e rilevato o avvenuto in sua presenza. (Fattispecie di bollette doganali escluse dal novero degli atti fidefacienti in quanto attestanti il luogo di produzione delle merci solo in via derivata da documentazione formata da terzi).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 com. 2, Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)