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Sez. 2, Sentenza n. 11453 del 19/10/1992 (Rv. 479058 - 01)

Prescrizione civile - Termine - Prescrizioni presuntive - Annuali | Prestazione di lavoro autonomo con fornitura del materiale - Credito relativo - Prescrizione annuale ex art. 2955 n. 5 cod. civ. - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479058-01

Prescrizione civile - Termine - Prescrizioni presuntive - Annuali

La norma di cui all'art. 2955 n. 5 cod. civ., secondo cui si prescrive in un anno il diritto dei commercianti per il prezzo della cosa venduta a chi non ne fa commercio, può trovare applicazione anche per il credito per la prestazione di un lavoro autonomo con fornitura del materiale nel caso in cui i contraenti abbiano avuto prevalentemente in considerazione la fornitura, applicandosi in tale ipotesi a norma dell'art. 2223 cod. civ., le norme sulla vendita, sempre che il rapporto di credito non sia stato consacrato in un atto scritto (come nel caso di un ordinativo di riparazione sottoscritto dal committente e prodotto in copia dal venditore) perché i rapporti risultanti da scrittura non si possono ricomprendere fra quelli di cui è d'uso comune l'immediato pagamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2223, Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)