diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 9494 del 11/11/1994 (Rv. 488545 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - ANNUALI | Applicabilità - Condizioni - Vendita di cose destinate ad attività produttiva - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1994-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488545-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - ANNUALI

La prescrizione presuntiva annuale del diritto dei commercianti relativamente al prezzo delle merci vendute(art. 2955 n. 5 cod. civ.) è applicabile soltanto a quei rapporti di compravendita tra commercianti al minuto e consumatori, aventi ad oggetto cose destinate ad uso personale dell'acquirente. Non rientra pertanto nell'ambito di applicazione della norma la vendita di cose destinate ad attività produttiva (fattispecie: vendita di una betoniera ad un imprenditore edile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2955 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)